Convenzioni Cooperazione

Convenzioni di cooperazione internazionale

English version

L’Università degli Studi della Basilicata promuove lo sviluppo di attività congiunte di didattica e ricerca e favorisce lo scambio di docenti e studenti, attraverso l'istituzione, l'incremento ed il consolidamento di relazioni istituzionali con numerosi atenei/istituti/organismi/centri di ricerca nazionali ed internazionali. Rientrano tra gli obiettivi prioritari di tali iniziative:

  • la partecipazione a programmi di ricerca;
  • le attività didattiche integrate;
  • lo scambio di personale docente, ricercatori, personale amministrativo, dottorandi, studenti, ecc.;
  • l'utilizzo di apparecchiature scientifiche;
  • la partecipazione a convegni, simposi, seminari congressi, ecc.;
  • i programmi integrati di studio per il conseguimento di titoli a doppio riconoscimento;
  • lo scambio di visite di studiosi;
  • lo scambio di informazioni, documentazioni e pubblicazioni scientifiche;
  • gli incontri di studio, seminari e corsi su temi previsti dall’accordo.

Convenzioni stipulate dall'Università degli Studi della Basilicata 

La formalizzazione di tali rapporti avviene attraverso la stipula di accordi di cooperazione.

  • Modalità di attivazione, proponenti e schemi-tipo

Gli accordi definiscono le attività di interscambio e di ricerca, gli aspetti finanziari e la durata del rapporto. Vengono attivati su proposta del Rettore, dei Docenti delle singole Scuole, dei Dipartimenti. Procedura (approvata dagli Organi di Governo dell’Ateneo). Le principali tipologie di accordo sono:

  1. Accordo quadro: accordo di cooperazione di interesse generale dell’Ateneo, stipulato su proposta di una o più strutture o dal Rettore stesso;
  2. Accordo specifico: accordo di cooperazione specifico su un particolare settore scientifico/tematiche di ricerca, stipulato su proposta di una struttura come "protocollo aggiuntivo" ad un precedente accordo quadro o come accordo a sé stante;
  3. Protocollo aggiuntivo per scambio studenti: protocollo aggiuntivo ad un accordo specifico per regolare le modalità di scambio studenti (al di fuori degli accordi ERAMUS +) o come accordo a sé stante, stipulato su proposta di una struttura, di un docente proponente o dal Rettore.

Di seguito le tipologie di accordo approvate:

  1. Accordo quadro (IT) ; Cooperation Framework Agreement (EN);
  2.  Accordo specifico (IT); Additional protocol (EN);
  3.  Protocollo aggiuntivo mobilità studenti (IT); Special additional protocol students exchange (EN).

Gli accordi di cooperazione conformi ai suddetti schemi-tipo, potranno essere firmati dal Rettore, previa approvazione del Consiglio della struttura primaria proponente e previo controllo di conformità da parte del Settore Relazioni Internazionali. In sintesi, l'iter di approvazione di un accordo di cooperazione interuniversitaria prevede che:

  1. venga concordato il/i testo/i dell’accordo/i con il partner straniero sulla base dei suddetti schemi-tipo;
  2. venga sottoposto il/i testo/i dell’accordo/i al Consiglio della struttura proponente (Dipartimento, Scuola, ecc.), per l'approvazione;
  3. pervengano al Settore Relazioni Internazionali - Ufficio Cooperazione e Ricerca Internazionale il/i testo/i dell’accordo/i (file .docx, ovvero altra estensione purché modificabile) per e-mail all’indirizzo di posta elettronica: coopint@unibas.it e la/le delibera/e di approvazione del Consiglio della struttura proponente.

Qualora il testo dell’accordo sia conforme agli schemi-tipo approvati dal Senato Accademico (o adattabili agli schemi-tipo/introduzione di modifiche anche a seguito di nuove normative), l’ufficio provvederà direttamente ad acquisire la firma del Rettore ed all’invio alla controparte straniera, nonché all’archiviazione dello stesso; in caso contrario l’Ufficio provvederà ad istruire la pratica per l’approvazione da parte del Senato Accademico e ai successivi adempimenti (firma dell’accordo da parte del Rettore, invio alla controparte straniera). Gli accordi firmati da entrambe le parti coinvolte sono pubblicati sul sito del CINECA. Nel caso di accordi di cooperazione per l'istituzione di percorsi didattici congiunti (lauree congiunte, dottorati internazionali), essi non possono prescindere dall'assenso, di volta in volta, da parte del Senato Accademico, previa acquisizione dei pareri delle Scuole/Dipartimenti proponenti.

  • Aspetti finanziari cooperazione

Non sono previsti oneri finanziari a carico dell’Amministrazione centrale. Le spese derivanti dagli accordi graveranno sui fondi delle strutture direttamente coinvolte nell’iniziativa. Tuttavia, nell'ottica di favorire la mobilità, l'Università può destinare fondi per sostenere parte delle spese di iscrizione e di soggiorno all’estero agli studenti più meritevoli attraverso iniziative specifiche per l'internazionalizzazione, finanziare iniziative di cooperazione finalizzati all’ampliamento/consolidamento dell’internazionalizzazione dell’Ateneo attraverso la costruzione di nuovi partenariati per percorsi didattici/progetti di ricerca congiunti.

  • Iniziative di cooperazione

Cooperazione Italia- Germania

Cooperazione Italia-Francia