Ulteriori agevolazioni
1. LUniversità degli Studi della Basilicata, in aggiunta agli esoneri previsti dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232 e dallart. 9 del D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68, concede le seguenti ulteriori agevolazioni:
a) gli studenti che si immatricolano per la prima volta a un corso di laurea o a un corso di laurea magistrale a c.u., che abbiano conseguito il diploma di scuola media superiore con una votazione pari a 100/100, beneficiano della riduzione del 40% del contributo onnicomprensivo annuale;
b) gli studenti che si immatricolano per la prima volta a un corso di laurea o a un corso di laurea magistrale a c.u. e che perfezionano limmatricolazione entro il 31 luglio 2025, beneficiano della riduzione del 50% della I rata del contributo onnicomprensivo annuale dovuto [da 380,00 a 400,00 (Tabella C) ed 400,00 (Tabella D)]. Tale beneficio non è cumulabile con quelli previsti alla lettera a) e alla lettera c), ferma restando lattribuzione di quello più favorevole;
c) nel caso di iscrizione, presso lUnibas, di due o più studenti (fratelli) appartenenti allo stesso nucleo familiare, lo studente/gli studenti con più anni di iscrizione beneficiano della riduzione del 50% del contributo onnicomprensivo annuale, non oltre il secondo anno fuori corso, se iscritti a un corso di laurea o di laurea magistrale a c.u., e non oltre il primo anno fuori corso, se iscritti a un corso di laurea magistrale. Tale beneficio è cumulabile con quelli previsti alle lettere e) ed f) e deve essere richiesto entro le scadenze previste per l'iscrizione/immatricolazione [La richiesta deve essere effettuata utilizzando l'apposito modulo];
d) gli studenti con invalidità ricompresa tra il 51% e il 65% beneficiano della riduzione del 50% del contributo onnicomprensivo annuale. Tale beneficio è cumulabile con tutti quelli previsti dal presente articolo;
e) gli studenti in corso, con ISEE > 30.000,00 euro, iscritti ad anni successivi al primo, che, entro la data del 10 agosto 2025, abbiano acquisito tutti i crediti formativi universitari (CFU) previsti dal proprio piano di studi negli anni precedenti a quello per il quale si concede il beneficio, hanno diritto alla riduzione del 30% del contributo onnicomprensivo annuale. Sono esclusi dal beneficio gli studenti che abbiano già conseguito un titolo accademico, nonché gli studenti trasferiti o che abbiano effettuato il passaggio di corso, ai quali siano stati riconosciuti CFU;
f) gli studenti entro il I anno fuori corso, con ISEE > 30.000,00 euro, iscritti ad anni successivi al primo, che, entro il 10 agosto 2025, abbiano acquisito il seguente numero di CFU negli anni precedenti a quello per il quale si concede il beneficio, hanno diritto alla riduzione del 15% del contributo onnicomprensivo annuale:
| Anno di iscrizione | |||||
| Corso di studio | II anno | III anno | IV anno | V anno | I anno fuori corso |
| Laurea | 40 CFU | 80 CFU | 120 CFU | ||
| Laurea magistrale | 40 CFU | 80 CFU | |||
| Laurea magistale a c.u. | 40 CFU | 80 CFU | 120 CFU | 160 CFU | 200 CFU |
g) gli studenti che si iscrivono per la prima volta a un corso di laurea magistrale presso lUnibas, nell'anno immediatamente successivo a quello di conseguimento della laurea, qualunque sia lUniversità di provenienza, beneficiano di:
- una riduzione del 50% del contributo onnicomprensivo annuale, relativo al I anno di iscrizione, se hanno conseguito la laurea entro la durata normale del corso di studio, con la votazione di 110 e lode;
- una riduzione del 40% del contributo onnicomprensivo annuale, relativo al I anno di iscrizione, se hanno conseguito la laurea entro la durata normale del corso di studio, a prescindere dalla votazione conseguita;
- una riduzione del 30% del contributo onnicomprensivo annuale, relativo al I anno di iscrizione, se hanno conseguito la laurea entro il primo anno fuori corso, con la votazione di 110 e lode;
h) gli studenti che si iscrivono per la prima volta a un corso di laurea magistrale presso lUnibas, nellanno immediatamente successivo a quello di conseguimento della laurea presso il medesimo Ateneo, beneficiano di:
- una riduzione del 10% del contributo onnicomprensivo annuale, relativo al I anno di iscrizione, se hanno conseguito la laurea entro il secondo anno fuori corso, a prescindere dalla votazione conseguita;
i) gli studenti con figli disabili a carico, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con uninvalidità certificata pari o superiore al 66%, beneficiano della riduzione del 50% del contributo onnicomprensivo annuale. Tale beneficio è cumulabile con tutti quelli previsti dal presente articolo;
j) gli studenti rifugiati, che abbiano già avuto riconosciuto tale status, sono esonerati totalmente dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale. Tali studenti sono tenuti al solo pagamento dellimposta di bollo assolta in modo virtuale di 16,00 e della tassa regionale per il diritto allo studio universitario di 140,00.
2. Relativamente alle agevolazioni di cui alle lettere e) ed f), i CFU valutabili sono quelli riferiti alle sole attività previste dal piano di studio, escluse le attività oggetto di convalida e le attività sovrannumerarie.